Articolo 4.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

        1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,»;

            b) all'articolo 34, comma 6:

        1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis.»;

        2) il secondo periodo è soppresso;

        3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;

        4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».

        2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte

 

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sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
        3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1o gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
        4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
        5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici
 

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provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
        6. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
        7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.
        8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.